STATUTO dell’organizzazione di volontariato “Don PAOLO SERRA ZANETTI” ONLUS

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede, durata

E’ costituita in Bologna, il giorno 21 giugno 2005, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, l’Organizzazione di volontariato denominata “Don PAOLO SERRA ZANETTI”.

L’associazione intende ispirarsi alla testimonianza evangelica di Don Paolo Serra Zanetti per poterne continuare, nei modi che le saranno possibili, l’opera di amicizia, di solidarietà e di ricerca di giustizia con chi venisse a trovarsi in situazioni di difficoltà e di bisogno.
Si propone ancora la finalità di tenere viva la sua memoria e il suo insegnamento di vita e di curarne un ricordo affettuoso e sobrio anche attraverso ricerche, studi e proposte di riflessioni.
E’ pertanto disponibile a custodire nella sua sede le fonti e gli scritti, anche inediti e quelli che
venissero consegnati in seguito.
Essa ha sede in Bologna, c/o Chiesa Universitaria “San Sigismondo” Via S. Sigismondo 7 40126, Bologna (BO) Italia.
Ogni eventuale spostamento della sede, approvato dal comitato direttivo, non comporterà modifica dello statuto.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2) Finalità

L’associazione si propone un’attenzione specifica a quanti vivono forme di esclusione sociale legate a difficoltà economiche, malattie, solitudini affettive, esperienze di reclusione carceraria, forme di dipendenza attraverso:

  • un incontro umano segnato da volontà di amicizia, fratellanza, condivisione e di scambio
  • una concreta risposta orientata a vicinanza, solidarietà, accoglienza e giustizia.

Le attività e gli interventi che verranno avviati saranno coerenti con tali finalità e potranno attivarsi attraverso:

  • forme di sostegno davanti a specifiche difficoltà;
  • collaborazione per la ricerca di casa o di lavoro o per l’individuazione di percorsi di inclusione
  • sociale;
  • forme di accoglienza e ospitalità a persone in difficoltà;
  • ogni altra forma di intervento che sia segnato da una volontà di sostegno e promozione sociale.

Tali attività intendono essere aperte ad ogni collaborazione con enti, realtà organizzate e singole persone che operino per i medesimi scopi.
L’associazione si propone inoltre un intento di sensibilizzazione verso la comunità civile allo scopo di suscitare interesse e attenzione critica nei confronti delle problematiche sociali in cui verrà a coinvolgersi.
L’associazione è disponibile ad assumere la difesa, anche in sede giudiziaria, degli interessi diffusi delle categorie deboli.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti, ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti non soci o di prestatori di lavoro autonomo.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa presentazione della documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Art. 3) Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative annuali dei soci;
  2. contributi volontari degli aderenti;
  3. contributi di privati;
  4. contributi dello Stato, enti pubblici ed istituzioni pubbliche;
  5. donazioni e lasciti testamentari da parte di privati o enti pubblici;
  6. entrate derivanti da convenzioni con privati o enti pubblici;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’Associazione potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. I beni mobili registrati ed immobili sono intestati all’Associazione, con applicazione degli artt. 2659 e 2660 codice civile.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di marzo.

Art. 4) Membri dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità.
Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte degli interessati e viene accettata dal Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
La qualità di socio si perde:

  • per recesso;
  • per decesso;
  • per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale
  • sollecito;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Art. 6) Doveri e diritti degli associati

I soci sono tenuti:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
b) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
c) a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo, dopo aver contestato per iscritto gli addebiti mossi ai medesini e consentendo facoltà di replica.

Art. 7) Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Comitato direttivo;
c) Il Presidente.

Art.8) L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria è l’organo deliberativo dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;
  2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  3. elegge i componenti il Comitato direttivo;
  4. approva eventuale regolamento interno e sue variazioni;
  5. delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
  6. stabilisce l’entità della quota associativa annuale.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria, con le medesime modalità di convocazione, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 9) Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, comunque in numero dispari, nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente i soci.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Al Comitato direttivo spetta:

  • curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • predisporre il progetto di bilancio e presentarlo all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
  • nominare il Presidente, il Vice- presidente e il Segerario;
  • accogliere domande di nuove adesioni;
  • provvedere alle attività e alle iniziative che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta.
Il Comitato direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o in assenza di entrambi al Consigliere più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11) Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per i soci di cui al precedente art. 2.

Art.12) Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Art. 13) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme vigenti in materia